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Scheda n. 5: Lo Statuto d'autonomia della Provincia di Bolzano |
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02-10-2007 |
Scheda nr. 5 Gentili cittadini di Anpezo, Col e Fodom! Per permettere una partecipazione consapevole e ben informata al referendum del 28 ottobre 2007, il Comitato Promotore ha curato la redazione di lettere informative, che riguarderanno via via i settori più importanti toccati da un eventuale passaggio alla regione Trentino-Alto Adige. La presente lettera ha per argomento la tutela delle minoranze linguistiche nella provincia autonoma di Bolzano. In particolare si enumerano:
- le disposizioni specifiche dello Statuto d’Autonomia,
- le leggi speciali,
- le disposizioni in materia di bi- e trilinguismo.
Le informazioni relative ai contributi elargiti dalla provincia di Bolzano per attività culturali e artistiche verranno integrate nella scheda nr. 9. La scheda è stata redatta a cura del dott. Franz Complojer, avvocato e sindaco del comune di La Valle in Badia. Lo Statuto d’autonomia della Provincia Autonoma di Bolzano
La Provincia Autonoma di Bolzano usufruisce, per ragioni storiche e culturali, di disposizioni particolari contenute nello „Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol“. In caso di aggregazione dei tre Comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia alla Provincia Autonoma di Bolzano, le norme statutarie acquisterebbero efficacia anche nei nuovi territori, ancorché talune di esse non sarebbero applicabili immediatamente per la loro natura programmatica. Lo statuto speciale conferisce alla Provincia di Bolzano competenze legislative simili a quelle delle altre Regioni a statuto speciale. Lo statuto, entrato in vigore nel 1972, contiene inoltre alcune disposizioni che mirano alla specifica tutela delle minoranze ladina e tedesca insediate sul territorio. Le disposizioni dello statuto sono state emanate in seguito agli impegni internazionali assunti dall’Italia nei confronti dell’Austria nell’ambito del trattato Degasperi - Gruber, sottoscritto nel 1946 (il cosiddetto „Trattato di Parigi“), nonché del „Pacchetto“ elaborato di comune accordo tra i due Stati durante gli anni ’60. Lo statuto speciale garantisce un buon livello di tutela delle minoranze in quanto, oltre ad avere rango costituzionale, si tratta di un provvedimento adottato in esecuzione di obblighi internazionali, la cui osservanza può essere monitorata dall’Austria. La Provincia Autonoma di Bolzano dispone ad esempio delle seguenti competenze legislative primarie:
- Toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità,
- Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare,
- Usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei),
- Manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive
- Urbanistica,
- Usi civici,
- Ordinamento delle minime proprietà colturali,
- Ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini (in questa competenza rientrerebbero anche le “Regole”, cfr. la scheda apposita nr. 8)
- Artigianato,
- Alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna,
- Turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci,
- Caccia e pesca,
- Agricoltura, foreste e corpo forestale,
- Scuola materna,
- Addestramento e formazione professionale.
Tali competenze legislative assumono particolare rilevanza, poiché la Provincia, esercitandole, è tenuta ad osservare solamente la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Le competenze legislative secondarie della Provincia autonoma di Bolzano sono le seguenti: - polizia locale urbana e rurale;
- istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
- commercio;
- apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
- costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze;
- incremento della produzione industriale;
- utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera;
- attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
Alle competenze legislative sono affiancate attribuzioni di mezzi finanziari. Alla Provincia vengono assegnati ad esempio nove decimi dei più significativi tributi riscossi sul suo territorio, come: - l’IRPEF,
- l’IRES,
- l’imposta di registro e la tassa di circolazione, nonché
- l’imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione.
- Alla stessa Provincia vengono assegnati sette decimi dell’IVA riscossa sul suo territorio.
- Alla Provincia sono inoltre assegnate per intero le imposte statali sul consumo dell’energia elettrica.
Lo Statuto prescrive inoltre la devoluzione in favore del bilancio provinciale di una quota variabile, da stabilirsi annualmente, delle spese dello Stato disposte nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza della Provincia. Nella Provincia, così come anche nell’ambito regionale, é riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali (art. 2 dello Statuto). Lo statuto di autonomia contiene quindi specifiche disposizioni a tutela delle due minoranze linguistiche. - In particolare è previsto che ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato in giunta comunale qualora sia presente nel consiglio comunale con almeno due consiglieri.
- La legge elettorale per il Consiglio provinciale deve garantire la rappresentanza del gruppo ladino.
- La composizione della Giunta provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio Provinciale. La rappresentanza del gruppo ladino nella Giunta provinciale può essere riconosciuta anche in deroga alla proporzionale.
Lo statuto garantisce inoltre che i posti dei ruoli delle amministrazioni civili dello stato vengano coperti in proporzione alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese in occasione del censimento ufficiale della popolazione (cosidetta “proporzionale”). Di fondamentale importanza per la tutela della minoranza ladina sono le disposizioni di cui all’art. 102 dello Statuto di Autonomia: „Le popolazioni ladine … hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivitá culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomatstica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.“ In materia di uso del ladino nelle località ladine è stata emanata una norma di attuazione (DPR n. 574/1988), la quale stabilisce che i cittadini di lingua ladina della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con: - gli uffici della pubblica amministrazione (con esclusione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia), siti nelle località ladine della stessa Provincia,
- con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località,
- con gli uffici della Provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell’interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché
- con i concessionari di servizi pubblici che operano esclusivamente nelle località ladine.
- con i Giudici di Pace competenti per le località ladine.
Il diritto dell’uso delle tre lingue nei rapporti con le pubbliche amministrazioni implica che i posti di tali enti sono riservati a persone che sanno usare le tre lingue. Tale conoscenza delle tre lingue viene accertata nell’ambito di apposito esame (cosiddetto “esame di bi- o trilinguismo”). Per le scuole nelle località ladine si rinvia all’apposita scheda n. 3. Le disposizioni in materia di bi- e trilinguismo
Lo Statuto di Autonomia garantisce ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di interesse pubblico. Sono ad esempio concessionari di pubblici servizi le farmacie, imprese di autobus e di funivie, scuole private riconosciute dallo Stato. Anche i notai in Provincia di Bolzano devono essere bilingui in quanto sono tenuti a rogare gli atti in italiano o in tedesco, a richesta delle parti. Riguardo a concessionari di servizi di pubblico interesse che non sono mai stati gestiti da un ente pubblico è stabilito che gli stessi devono organizzare la loro attività in modo da garantire il bilinguismo. Per accedere ai relativi posti però NON è prescritto il possesso del patentino di bilinguismo. In materia di uso del ladino nelle località ladine, é stata emanata la norma di attuazione riportata supra (DPR n. 574/1988, art. 32). Successivamente è stato introdotto il diritto all’uso del ladino anche dinanzi ai Giudici di Pace competenti per le località ladine. Per quanto riguarda i processi dinanzi ad altri giudici in Provincia di Bolzano é stabilito quanto segue: „Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella Provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l’ausilio dell’interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca“. Nei confronti degli altri uffici in Provincia di Bolzano, il cittadino ladino può scegliere tra la lingua italiana o quella tedesca. Il diritto dell’uso delle due rispettivamente tre lingue nei rapporti con le pubbliche amministrazioni implica che i posti dei relativi enti sono riservati a persone che sanno usare le due rispettivamente le tre lingue. Gli incarichi di Giudice di Pace competenti per i territori delle località ladine sono assegnati con „precedenza assoluta“ ai candidati in possesso dell’attestato di trilinguismo. La conoscenza delle lingue richiesta ai fini dell’accesso agli impieghi di cui sopra viene accertata nell’ambito di un apposito esame: l’esame di bi- e di trilinguismo.
L’esame di bilinguismo L’accertamento della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca avviene nell’ambito di apposito esame. Questo è articolato su quattro gradi di difficoltà in corrispondenza dei titoli di studio richiesti per l’assunzione nel pubblico impiego: A (dottorato), B (maturità), C (licenza media), D (nessun titolo). L’esame è costituito da una prova scritta e da una prova orale, eccetto per il grado di difficoltà inferiore (D), per il quale è richiesta solo la prova orale. L’esame si svolge dinanzi a commissioni composte pariteticamente da commissari italiani e da commissari tedeschi. L’attestato di bilinguismo rilasciato in caso di esito positivo ha validità per una durata indeterminata. L’esame di trilinguismo L’ulteriore conoscenza del ladino (oltre al tedesco ed all’italiano) viene accertata per le funzioni inferiori nell’ambito di un colloquio, e per le funzioni superiori nell’ambito di un colloquio e di una prova scritta. L’esame si svolge dinanzi ad una commissione composta da quattro membri appartenenti al gruppo ladino. Al fine di regolare e di determinare le forme o idiomi usati ai fini del trilinguismo, é stata conferita alla Provincia la competenza di coordinare le relative disposizioni e di determinare il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di ortografia (decreto legislativo n. 262/2001). L’uso del ladino nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali Anche tale materia è regolata dall’art. 32 del DPR n. 574/1988. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della Provincia di Bolzano (ad esempio consiglio e giunta comunale) i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina. Si ritiene che le disposizioni in materia di uso delle due rispettivamente delle tre lingue nelle località interessate dal referendum – in caso di esito positivo della procedura di distacco – potranno essere applicate solo gradualmente e tramite emanazione di apposite norme di attuazione, a causa della natura programmatica delle norme stesse. Quali vantaggi per Anpezo, Col e Fodom? In quanto comuni ladini, i tre comuni nominati in caso di passaggio alla provincia di Bolzano porrebbero usufruire tra l’altro di questi vantaggi:
- Contributo provinciale per l’uso della lingua ladina: è un contributo che viene elargito ai comuni ladini dellAlto Adige per compensare il maggior lavoro dovuto all’impiego anche della lingua ladina. Nel 2007, tale contributo ammontava complessivamente a 200.000,00 € ca.
- Indennità di trilinguismo per i dipendenti pubblici: tale indennità varia a seconda della qualifica e della mansione svolta, in ogni caso si tratta di un importo notevole in aggiunta allo stipendio normale.
- Per i ladini della Provincia di Bolzano operano un Istituto Culturale Ladino, un’Intendenza Scolastica, un Istituto Pedagogico Ladino, nonché un Museo Provinciale Ladino con budget a parte e personale provinciale.
Per un ulteriore approfondimento della materia, si possono consultare i seguenti siti internet ufficiali: Per tutte le altre informazioni concernenti il referendum e la realtà dell’Alto Adige / Südtirol, consulta in nostro sito internet: http://www.amiscdlaladinia.info
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Per na Ladinia Unida, dagnora ...
Ascutede su la ciantia metuda adum da Alexander d'Al Plan en gaujion dl referendum dl 2007.
Enlaouta a cef de Zent Ladina Dolomites L referendum 2007 ti é vegnù dediché a Sisto Ghedina a cef de "Zent Ladina Dolomites" dal 1946 al 1948.
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